CAMPIONATO PROVINCIALE maschile 2005/2006 - Norme
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COMITATO PROVINCIALE ANCONA

COMMISSIONE ORGANIZZATIVA

GARE PROVINCIALE

C.P. 273 – 60100 ANCONA

Ancona, li 04 gennaio 2006

-          ALLE SOCIETA’ INTERESSATE

-          ALLE STRUTTURE FEDERALI

LORO SEDI

Oggetto: CAMPIONATO DI SERIE SECONDA DIVISIONE MASCHILE 2005/2006

    Calendario definitivo.

            Si invia in allegato il calendario DEFINITIVO del campionato in oggetto e le relative normative.

            SQUADRE PARTECIPANTI E FORMULA DI SVOLGIMENTO: partecipano alla Serie 2° divisione maschile 19 squadre divise in due gironi all’italiana con gare di andata e ritorno.

            Al termine della fase regolare, la squadra 1° classificata di ogni girone viene promossa in 1° divisione maschile.

            Le squadre 2° e 3° classificate dei rispettivi gironi disputeranno una fase come di seguito indicato per stabilire la graduatoria utile ai fini di ulteriori eventuali ripescaggi in 1° divisione maschile:

                        GARA 1            3° GIRONE A               -          2° GIRONE B

                        GARA 2            3° GIRONE B                -          2° GIRONE A

            Gara di andata e ritorno, con primo incontro in casa della società evidenziata, da disputarsi nelle date 17/05/06 e 20/05/06. Per questa fase è previsto il pagamento delle tasse gara.

* in caso di una vittoria per parte con lo stesso punteggio set, occorre effettuare il “SET SUPPLEMENTARE DI SPAREGGIO”. Questo set si disputerà, sempre sul campo della gara di ritorno, con le stesse modalità del 5° set di una gara. L’intervallo fra il termine dell’incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il set supplementare verrà registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al 5° set, specificando l’evento nel rapporto di gara.

            Le due squadre vincenti si incontreranno in gara unica, da disputarsi in campo neutro il giorno 27 maggio ’06.

            Anche le due squadre perdenti disputeranno analogo incontro, sempre in campo neutro il giorno 27 maggio ’06.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLE GARE UFFICIALI: come è ormai noto, da questa stagione agonistica è stata deliberata l’abolizione del cartellino personale. Pertanto si riporta di seguito i documenti che le società dovranno presentare agli arbitri prima delle gare ufficiali in riferimento ai partecipanti alle stesse:

Elenco partecipanti alle gare

Le società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all’arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quant’altro richiesto; tale elenco deve essere redatto direttamente dal tesseramento on-line – sezione “elenco partecipanti alla gara”. (CAMP3)

Atleti

I documenti da presentare per gli atleti sono i seguenti:

·          Elenco dei tesserati della società che si può stampare dal tesseramento on-line – sezione “elenco atleti tesserati per la società”. (MODULO ATL2)

·          Documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure un’autocertificazione (solo in mancanza dl documento)

Per gli atleti ancora non presenti sull’elenco in quanto provenienti per trasferimento da altra società (con nulla osta, per prestito, per prestito per un campionato) si dovrà presentare copia della documentazione relativa al trasferimento e cioè:

·          Modulo I o L o L1;

·          Ricevuta della raccomandata effettuata per l’invio della pratica all’ufficio tesseramento.

Dirigente accompagnatore – medico – dirigente addetto agli arbitri

I documenti da presentare sono i seguenti:

·          Copia dei moduli A2 o B2 o C;

·          Documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure un’autocertificazione (solo in mancanza del documento)

Allenatore e fisioterapista

Stesse procedura della stagione passata, in quanto per queste due categorie sono rimasti in vigore i cartellini personali. Si ricorda che per gli allenatori non è sufficiente presentare la ricevuta del versamento. In mancanza del tesserino ci dovrà essere apposita dichiarazione del C.P. di appartenenza indicante la regolarità del tesseramento, il grado ed il motivo del mancato possesso della tessera.

Ovviamente, è possibile depennare eventuali persone che all’ultimo momento non possano partecipare alla gara o aggiungere, sempre a penna, tesserati non previsti in precedenza. E’ obbligatoria la presenza del modulo ATL2 e della documentazione di trasferimento.

Gli arbitri provvederanno al controllo dei documenti di cui sopra e al riconoscimento dei tesserati, oltre alle procedure previste dai vigenti regolamenti (pagamento contributo gara, omologazione campo, ecc.).

Terminata la gara il primo arbitro, prima di inviare tutti gli atti relativi alla gara (referto – rapporto di gara – elenchi dei partecipanti alla gara delle due società), dovrà provvedere a cerchiare con una penna rossa sull’elenco dei  partecipanti alla gara, i numeri di maglia degli atleti che sono effettivamente entrati in campo nella gara.

            TASSE GARA: per ciascun incontro disputato sia in casa che fuori, ciascun sodalizio dovrà versare una tassa fissata in Euro 32,00= (trentadue); le società dovranno provare all’arbitro l’avvenuto pagamento.

            Il versamento delle tasse gara dovrà essere effettuato esclusivamente sul conto corrente postale n. 15993603 intestato a FIPAV COMITATO PROVINCIALE Strada provinciale Cameranense – 60020 VARANO DI ANCONA – e dovranno essere versate obbligatoriamente in due soluzioni:

·          Una per le gare di andata.

·          Una per le gare di ritorno.

·           

SPOSTAMENTI DI ORARIO E CAMPO DI GIOCO: La C.O.G.P. si riserva di concederli solo per i casi assolutamente eccezionali e per cause di forza maggiore.

Le richieste dovranno comunque essere documentate e presentate nei termini e modi previsti dal Regolamento Gare ex artt. 71 e 72. Si ricorda che non è sufficiente l’accordo tra le società per rendere esecutivo uno spostamento; la C.O.G.P. potrà infatti non concederlo ove non ravvisasse gli estremi oppure lo ritenesse dannoso al regolare svolgimento del campionato.

Non saranno accettate richieste per via telefonica e quelle pervenute senza il contributo previsto (tassa spostamento gara Euro 25,00=).

Poichè nel programma di gestione modifica gare, dovrà essere inserito il numero del bollettino di versamento e la data di effettuazione, in mancanza di ciò non si potrà procedere allo spostamento della gara stessa.

Si precisa che il termine relativo ai cinque giorni precedenti la data di effettuazione della gara si riferisce non alla data di spedizione della richiesta ma a quella di ricevimento da parte della C.O.G.P.. Inoltre  si ricorda che per documentazione deve intendersi non già la generica indicazione di “ indisponibilità del campo” o altre motivazione del genere, ma una probante certificazione dei motivi determinanti la richiesta di spostamento. La C.O.G.P. non  prenderà in considerazione richieste prive della regolare documentazione, del previsto contributo e dell’accordo scritto dell’altra società. Per cui si obbliga che la corrispondenza inoltrata alla C.O.G.P. per spostamenti di qualsiasi genere venga spedita per conoscenza al Sodalizio cointeressato. Successivamente e sempre prima dei cinque giorni previsti il sodalizio cointeressato dovrà confermare o meno tale richiesta, scrivendo alla C.O.G.P. sempre per conoscenza all’altra società.

NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO O DI POSTICIPO DELLE GARE.

COMUNICAZIONE SPOSTAMENTI E GRAVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Si porta a conoscenza delle Società che tutti gli spostamenti inerenti le gara saranno comunicati esclusivamente tramite messaggio telefax o e-mail  per chi ne è in possesso. Ugualmente, in caso di gravi provvedimenti disciplinari sarà effettuata una comunicazione telefax o e-mail e non sarà più spedito il telegramma.

Si fa presente che sarà spedito il telefax solamente in caso di squalifiche ad atleti, allenatori e dirigenti o altri gravi motivi. In ogni caso si precisa che le decisioni di merito hanno comunque piena efficacia con le relative conseguenze e che la mancata ricezione del telefax non costituisce motivo di mancata applicazione delle sentenze. Pertanto è dovere delle Società adoperarsi per conoscere se sono stati adottati provvedimenti nei loro confronti.

MULTE:  Art. 58 Regolamento Giurisdizionale.

Si precisa che è stata reintrodotta la riscossione coattiva per le società che non provvederanno a versare eventuali multe nei termini previsti dai vigenti regolamenti.

Per tutto quanto non menzionato nella presente, si rimanda all’indizione del campionato del 14 luglio 2005.

                                                                                                                      C.O.G.P.